Audit Energetici


ESCO CAMPANIA è pronta ad affiancarvi nella procedura di una diagnosi energetica mettendovi a disposizione la professionalità dei suoi esperti tutti certificati UNI 11339.

La diagnosi energetica è la fase principale per la definizione e programmazione degli interventi di efficienza energetica, è una procedura sistematica rivolta a:

• fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un’attività o impianto industriale, o di servizi pubblici o privati

• individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici

• riferire in merito ai risultati


La diagnosi è programmata secondo i seguenti tre passi , da eseguirsi in ordine successivo:

• razionalizzazione dei flussi energetici

• individuazione di tecnologie energeticamente efficienti

• recupero delle energie disperse


Il D.Lgs. 102/2014 di attuazione della Direttiva Europea sull’efficienza energetica 2012/27/UE:

• impone alle grandi imprese l’obbligo di eseguire una diagnosi energetica, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale, svolta da esperti qualificati (Esco, EGE) entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo ( solo se lo status di grande impresa è stato verificato negli anni n-1 e n-2) e successivamente ogni quattro anni; tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alle norme UNI CEI EN ISO 50001:2011 (comprendenti comunque una diagnosi conforme all’Allegato II del decreto)

• impone alle imprese a forte consumo di energia di eseguire le diagnosi energetiche, entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo ( solo se l’impresa ha beneficiato degli incentivi per gli energivori nell’anno n-1 e n-2), indipendentemente dalla loro dimensione e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme UNI CEI EN ISO 50001:2011

• in caso di mancata realizzazione della diagnosi energetica, è prevista una sanzione amministrativa sino a 40.000 €, che non esime dall’obbligo

• le diagnosi energetiche devono essere conformi all’Allegato II del D.Lgs. 102/2014, cioè devono essere realizzate secondo i criteri minimi delle Norme Tecniche UNI CEI EN 16247, Parti da 1 a 4 e le Linee Guida ENEA, ed ai “Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese ai sensi dell’art.8 del D.Lgs. 102/2014” del Ministero dello Sviluppo Economico (Maggio 2015). In caso di verifica di non conformità, è prevista una sanzione amministrativa sino a 20.000 €

• il soggetto responsabile della comunicazione dei risultati delle diagnosi è il Legale rappresentante dell’impresa soggetta all’obbligo


Grandi imprese

Un’impresa si definisce grande se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

• se il numero degli effettivi è superiore a 250

• se il fatturato annuale è superiore a 50 mln di euro e se il bilancio annuale è superiore a 43 mln di euro


Vi sono ulteriori casi in cui un’impresa può essere definita grande:

Un’impresa è grande se il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.


Un’impresa resta autonoma anche se partecipa per una quota compresa tra il 25% ed il 50% da uno o più dei seguenti soggetti, purché non collegati tra loro:

• società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio e ” business angels”

• università o centri di ricerca senza scopo di lucro

• autorità locali autonome aventi bilancio annuale inferiore a 10 mln di euro e meno di 5.000 abitanti

Si definiscono imprese associate quelle aventi una quota di partecipazione compresa tra il 25% ed il 50%. Per verificare se un’impresa associata ad una Grande Impresa è essa stessa una Grande Impresa, si calcolano effettivi

fatturato e bilancio sommandoli a quelli della Grande Impresa in quota proporzionale alla percentuale per cui sono detenute.

Le imprese collegate alle Grandi Imprese calcolano effettivi fatturato e bilancio sommandoli a quelli della Grande Impresa. Pertanto, qualunque impresa collegata è automaticamente Grande Impresa.


Imprese a forte consumo di energia

Con il decreto interministeriale del 5 aprile 2013, infatti, il Governo ha riscritto il concetto di impresa a forte consumo di energia, che non sarà più come in passato legato solo alla quantità di energia consumata, ma anche all’incidenza del costo energetico sul fatturato. In questo modo, quelle aziende che non potevano ottenere gli sgravi fiscali già esistenti, possono ora accedere alle agevolazioni, a condizione però di rientrare all’interno di due parametri di base:

• avere utilizzato almeno 2,4 GWh di energia nell’anno in esame

• essere caratterizzate da un rapporto tra il costo effettivo dell’energia e il fatturato superiore al 2%

Le aziende interessate dal provvedimento sono quelle catalogate con i codici ATECO del settore manifatturiero, mentre le agevolazioni riguarderanno per il momento solo i consumi a media e alta tensione.

L’Autorità per l’Energia e il Gas dovrà prevedere, a breve, la rideterminazione degli oneri generali di sistema per la fornitura elettrica per queste imprese, fino ad un massimo di riduzione del 60%. Per usufruire di queste riduzioni basterà iscriversi (se in possesso dei requisiti di cui sopra) in un apposito registro degli “energivori”.

Se volete un aiuto competente per la compilazione dei documenti necessari e la serenità di un regolare invio della documentazione per iscrivervi al Registro siamo a vostra disposizione.